Art. 4.

      1. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 596. - (Prova liberatoria). - Il colpevole dei delitti previsti dagli articoli 594, 595 e 596-bis è sempre ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.
      Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, di comune accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.
      Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona a cui il fatto è attribuito è condannata, dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore della diffamazione non è punibile».